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SCHEDA SINTETICA Tutela Legale dei Medici associati L.D.G. Consulting S.r.l.

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Chi assicuriamo

Tutti I medici associati alla Società Contraente della Polizza Collettiva (L.D.G. Consulting S.r.l. Unipersonale), per fatti

relativi all’esercizio della propria attività lavorativa medica svolta in qualità di dipendente (incluso specializzando) o

convenzionato col S.S.N. o libero professionista.

 

Quali spese

Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi

interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e, in questo

ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione.

 

Garanzie - Per quali eventi se medico dipendente

1. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile.

La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata

in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.500,00 per ogni sinistro.

2. Responsabilità Amministrativa, Contabile, Erariale. La prestazione garantisce il rimborso, a giudizio concluso con

giudicato, delle spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi

instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. In

presenza di polizza di Responsabilità Civile, la prestazione opera a secondo rischio, ossia dopo l’esaurimento del

massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese legali di resistenza e soccombenza ex art. 1917

Codice civile.

3. Vertenze di lavoro che il contraente deve sostenere in qualità di lavoratore dipendente nei confronti del

Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

4. Difesa avverso provvedimenti disciplinari comminati dall’Ordine Professionale di appartenenza. La prestazione

opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante che si concluda con l’accertamento di totale assenza di responsabilità dell’Assicurato o di pieno accoglimento del ricorso di quest’ultimo.

 

Garanzie - Per quali eventi se medico libero professionista

1. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell’art. 1917, comma 4, del codice civile.

La garanzia viene prestata per sostenere le sole spese legali (onorari) relativi alla redazione dell’atto di chiamata

in causa della Compagnia di Responsabilità Civile nel limite di € 1.500,00 per ogni sinistro.

2. Resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei

confronti degli Assicurati per fatti illeciti, connessi all’esecuzione di prestazioni mediche o sanitarie di questi ultimi,

ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.

La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità Civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera

3. Difesa avverso provvedimenti disciplinari comminati dall’Ordine Professionale di appartenenza. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante che si concluda con l’accertamento di totale assenza di responsabilità dell’Assicurato o di pieno accoglimento del ricorso di quest’ultimo.

 

Dove

In Italia

 

Regime dell’assicurazione

L’assicurazione è prestata in regime loss occurence, con termine di decadenza di denuncia del sinistro di 24 mesi dalla

cessazione della copertura assicurativa.

 

Obbligo di comunicazione all’Ente della nomina del legale e Clausola di sussidiarietà

L’Assicurato, se dipendente pubblico, si obbliga, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale,

a comunicare e a concordare con l’Ente presso cui svolge la propria attività professionale la nomina del legale incaricato per la gestione della vertenza. L’Assicurato deve fornire alla Società copia della comunicazione di autorizzazione

dell’Ente. Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comportano la decadenza dalle garanzie di polizza.

Qualora l’Ente neghi l’autorizzazione per conflitto di interesse la polizza è comunque operante.

La copertura opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dalla

legge, dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di

cui l’assicurato possa beneficiare.

Nel caso in cui non esista un soggetto terzo tenuto all’obbligo del patrocinio legale, la polizza opererà a primo rischio.

 

Massimali e rimborso delle spese legali

€ 8.000,00 per sinistro e per anno (sottolimite ad € 1.500,00 per la “Chiamata in causa Compagnia di RC)

Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il

limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii), e senza gli eventuali aumenti ivi

 

Modalità di denuncia del sinistro

L'Assicurato deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha

Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori,

indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.

Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 -

20121 Milano, [email protected], [email protected], che potrà svolgere l’attività tramite le

proprie sedi territoriali.

Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto assicurativo è di 24 mesi dalla cessazione dell’Assicurazione.