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La giurisprudenza amministrativa degli ultimi tempi ha riconosciuto agli studenti, anche su contenziosi patrocinati dallo Studio Legale Pellegrini Quarantotti, la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo alle facoltà a numero chiuso di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie senza svolgere il test di ammissione, se iscritti o laureati in corsi affini.
Per gli studenti di Odontoiatria, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Scienze Biologiche, Biotecnologie della Salute, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Molecolare e Industriale, Fisioterapia, Professioni Sanitarie, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, è possibile formulare istanza di iscrizione a Medicina e Chirurgia sulla base di esami e/o parte di essi affini ed in ragione di un determinato numero di crediti formativi maturati.
L’obbligatorietà del test è prevista dalla legge soltanto per coloro che intendono immatricolarsi al primo anno, al fine di verificare l’attitudine degli aspiranti al relativo ciclo di studi.
Peraltro, si rileva che una recente sentenza del Consiglio di Stato – su ricorso curato dall’Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti – ha dichiarato illegittima la determinazione dell’offerta formativa (numero dei posti stabiliti) così come stabilita dal M.I.U.R., in quanto inferiore a quella reale. Il che va ad incidere, in senso favorevole, anche per chi vuole iscriversi direttamente al secondo anno senza test (rilevandosi anche per tali coorti di riferimento di posti un sottodimensionamento – ben contestabile – di posti disponibili).
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